|
|
D.M. LL.PP.. 24/01/1986
a) nella riduzione delle masse non strutturali
b) altri provvedimenti tendenti a modificare favorevolmente il comportamento d'insieme del sistema edilizio, fra i quali: la creazione ed adeguamento dei giunti; la riduzione degli effetti torsionali; la ridistribuzione delle rigidezze. C.9.3.2. Provvedimenti tecnici di adeguamento o miglioramento intesi ad aumentare la resistenza strutturale. I provvedimenti tecnici di adeguamento antisismico intesi ad aumentare la resistenza delle strutture consistono sia nell'aumentare la resistenza di alcuni o di tutti gli elementi costituenti il sistema strutturale esistente, sia nell'in- serimento di nuovi elementi o sistemi strutturali collaboranti con quelli esistenti. I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico sono indicati al successivo punto C.9.8. Possono usarsi anche tecniche d'intervento non ivi esplicitamente menzionate purché risultino, sulla base di adeguata documentazione, di eguale efficacia. C.9.3.3. Provvedimenti tecnici in fondazione. I provvedimenti di adeguamento riguardanti le strutture di fondazione dovranno tendere di norma al rispetto delle prescrizioni contenute al punto C.6.4. Le verifiche dovranno essere eseguite secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 21-1-1981 e successivi aggiornamenti riducendo del 20% i coefficienti di sicurezza ivi prescritti. Nel caso di edifici situati su o in prossimità di pendii naturali o artificiali, deve essere verificata anche la stabilità globale del pendio tenuto conto della presenza l'edificio secondo quanto disposto alla sezione G del sopracitato decreto. Se si accerti che possono verificarsi nel sottosuolo dell'opera fenomeni di liquefazione oppure manifestazioni di movimenti franosi, non si procederà a qualsiasi intervento di adeguamento prima di avere stabilizzato la zona mediante i provvedimenti del caso. Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture di fondazione e le relative verifiche potranno essere omessi, qualora su motivato giudizio del progettista ed in relazione alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla relazione geotecnica di cui al decreto ministeriale 21-1-1981, siano verificate contemporaneamente tutte le seguenti circostante
a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza
b) gli interventi di adeguamento non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato
c) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni
d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche valutate assumendo ß = 2. C.9.3.4. Giunti tecnici tra edifici contigui per interventi di adeguamento. Nel caso di giunti non dimensionati in conformità al punto C.4. si deve provvedere, in generale, al loro adeguamento. D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. In alternativa si potrà intervenire:
- o inserendo degli elementi di protezione al martellamento;
- oppure eliminando il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. In tal caso si dovrà tenere conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell'edificio. Qualora l'adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso, è consentito di non effettuare l'adeguamento nei seguenti casi
a) il calcolo delle deformazioni relative fra i due corpi di fabbrica, svolto se condo i criteri indicati al punto C.6.3. ma assumendo comunque per il coefficiente F il valore f = I per le costruzioni in muratura e f = 3 per gli altri tipi di strutture, assicuri la mancanza di effetti di martellamento
b) edifici contigui entrambi in muratura ed aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2. C.9.3.5. Aggetti verticali. Gli elementi verticali (quali comignoli, torrini, parapetti, ecc.) dovranno essere opportunamente vincolati alle strutture portanti ed essere resi resistenti alle forze sismiche. C.9.4. Collaudo degli interventi di adeguamento. Gli interventi di adeguamento saranno sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere architetto geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso d'opera, dovrà tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto, controllando in particolare l'efficienza dei collegamenti eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti eventualmente inseriti e le strutture preesistenti. Di norma il collaudo dovrà essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su campioni. C.9.5. Interventi di adeguamento delle costruzioni in muratura. C.9.5.I. Schema strutturale. Il progetto degli interventi di adeguamento deve basarsi su uno schema strutturale resistente all'azione sismica che deve ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della costruzione, tenuto conto del suo com- portamento globale; dovrà comunque essere assicurato un comportamento di tipo scatolare del complesso della struttura. Dovranno inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali in corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a livello di piano terra, di sottotetto ed i imposta del tetto stesso. Infine, per tutte le strutture spingenti dovrà provvedersi all'eliminazione delle relative spinte. Si dovrà accertare l'efficacia dei collegamenti tra solai e pareti e delle pareti tra di loro. Qualora nello schema si faccia affida-mento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti ad un dato livello tra i diversi setti murari, andrà accertata l'efficacia dei solai a costituire un diaframma orizzontale rigido. Per ciascuna parete si considereranno, in genere, separatamente le azioni ad essa complanari e quelle normali. Le azioni complanari alle pareti saranno valutate tenendo conto della ridistribuzione operata dai solai solo se questi presentano adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamento con i muri. Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti queste si considereranno vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se è accertata l'efficacia dei collegamenti. C.9.5.2. Analisi dei materiali. La resistenza della muratura sarà calcolata in relazione alla tipologia, alla qualità ed allo stato di conservazione del sistema murario. C.9.5.3. Verifica sismica. La verifica delle strutture in elevazione va eseguita con riferimento alla resistenza a rottura delle murature, considerando le azioni sismiche definite al precedente punto C.6. assumendo per il coefficiente di struttura il valore: ß = ß1 - ß2 ove si attribuiscono i seguenti valori: ß1 = 2 coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di duttilità delle costruzioni in muratura; ß2 = 2 coefficiente che tiene conto delle modalità di verifica a rottura. Per la verifica sismica si potrà adottare una ipotesi di comportamento elastoplastico con controllo della duttilità. Per la valutazione delle azioni sismiche complanari alle pareti si prenderà in esame l'edificio nella sua interezza, con i collegamenti operati dai solai in quanto a tale scopo efficaci, considerando la forza orizzontale di calcolo applicata nel baricentro delle masse presenti. Si considera trascurabile la rigidezza delle pareti per deformazioni ortogonali al loro piano. L'azione sismica ortogonale alla parete sarà rappresentata da un carico orizzontale distribuito, pari a ß C volte il peso della parete e da forze concentrate D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. pari a ß C volte il carico degli orizzontamenti che si appoggiano su di essa se questi non sono efficacemente collegati a muri trasversali. Si terrà conto dei vincoli della parete con i muri trasversali e con i solai solo in quanto efficaci. L'effetto flessionale dell'azione sismica ortogonale alla parete può essere valutato nell'ipotesi di comportamento lineare a sezione interamente reagente. Le verifiche relative alle fondazioni, previste dal decreto ministeriale 21-11981 vanno eseguite secondo i criteri stabiliti in detto decreto; le azioni sismiche saranno calcolate assumendo per il coefficiente ß2 il valore ß2 = 2 C.9.8. Interventi tecnici di miglioramento per gli edifici in muratura. C.9.8.1. Pareti murarie. Le murature che non presentino gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od estese lesioni, possono essere riparate; nel caso contrario andranno demolite e ripristinate possibilmente con materiali inerti simili alla muratura preesistente. Le riparazioni saranno in genere effettuate mediante: - iniezione di miscele leganti; - applicazione di lastre in cemento armato o reti metalliche elettrosaldate.
-inserimento di pilastrini; - tirantature orizzontali e verticali. Indebolimenti locali delle pareti murarie, in prossimità degli innesti e degli incroci per l'eventuale presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere, devono essere eliminati. In caso di irregolare distribuzione delle aperture (vani di finestre o porte) nei muri maestri, quando non sia possibile la loro chiusura, con muratura efficacemente immorsata alla esistente, si deve provvedere alla cerchiatura delle aperture stesse a mezzo di telai in cemento armato o metallici collegati alla muratura adiacente tramite perforazioni armate. C.9.8.2. Solai. Ove si proceda alla sostituzione di solai, questi saranno del tipo in cemento armato ordinario o precompresso o solai misti con blocchi interposti in laterizio od altro materiale, ovvero in acciaio efficacemente ancorati alle estremità di cordoli. Qualora le murature portanti siano prive di cordoli armati in corrispondenza degli orizzontamenti, questi dovranno essere realizzati con altezze non inferiori allo spessore del solaio. I cordoli potranno essere eseguiti, se necessario, a tratti sovrapponendo le armature ed eventualmente con predisposizione di un tubo centrale per l'inserimento di tiranti o cavi di precompressione. Qualora le murature presentino consistenza e buona fattura i cordoli potranno non essere estesi a tutto lo spessore delle murature ovvero sostituiti con iniezioni di pasta cementizia o miscele sintetiche. Potranno usarsi solai in legno solo ove sia richiesto da particolari esigenze architettoniche. Nel caso si impieghino travetti prefabbricati in cemento armato ordinario o precompresso si dovrà disporre un'apposita armatura di collegamento dei travetti alle strutture perimetrali (travi o cordoli), in modo da costituire un efficace ancoraggio sia agli effetti della trasmissione del momento negativo, sia della forza di taglio. Qualora si usino laterizi, questi devono essere a blocco unico tra i travetti ed essere efficacemente ancorati ad essi ed alla sovrastante soletta. C.9.8.3 Scale. Le scale in muratura non portate (cosiddette alla romana) devono essere di regola sostituite da scale in cemento armato o in acciaio. Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive di lesioni, e dopo averne verificata l'efficienza a mezzo di prove di carico statico e dinamico. Quando necessità ambientali-architettoniche richiedano la conservazione di scale a sbalzo staticamente non sicure, potranno adottarsi, previo accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o cementizie. C.9.8.4. Archi e volte. Gli archi e le volte dei fabbricati, siti negli orizzontamenti fuori terra, devono essere muniti di cinture, chiavi o tiranti, posti convenientemente in tensione, atti ad assorbire integralmente le spinte alle loro imposte, a meno che le murature di sostegno abbiano spessori sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano generati sforzi di trazione. Le eventuali lesioni degli archi e delle volte potranno essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero con iniezioni cementizie o di soluzioni di materie sintetiche o altro materiale o sistema idoneo. Qualora le lesioni siano macroscopiche, o le murature si presentino inconsistenti, gli archi e le volte dovranno essere demoliti. Ove lo richiedano esigenze funzionari od estetiche, ovvero il ripristino di condizioni di equilibrio di insieme, potranno essere ricostruiti sempre con il criterio di realizzare sistemi spingenti chiusi in se stessi; qualora non sussistano le dette esigenze, le strutture spingenti vanno sostituite con elementi strutturali non spingenti. C.9.8.5. Coperture. D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. I tetti ove sostituiti debbono essere non spingenti ed efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento. Nel caso di tetti in legno si dovrà garantire una adeguata connessione fra diversi elementi costituenti l'orditura. C. 9.9. Edifici con struttura mista. Nel caso di edifici le cui strutture resistenti sono realizzate con combinazioni di elementi in muratura, in calcestruzzo armato o metallici, si applicano le prescrizioni di cui alle presenti norme relative alla tipologia degli elementi strutturali ai quali è prevalentemente affidato il compito di resistere alla forze orizzontali. Dovrà essere verificata la compatibilità delle deformazioni dei vari elementi presenti nonché la validità dei collegamenti fra gli elementi strutturali di diversa tipologia. C. 9. I0. Complessi edilizi. Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo di intervento deve documentare la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi previsti non arrechino aggravi a tale situazione. Tabella 1 (si riportano le altezze massime degli edifici in muratura) altezza massima S=6 S=9 S=12 16m 11m 7,5 m Tabella 2 Tipo di muratura S=6 S=9 S=12 2 teste 2 teste 3 teste mattoni a blocchi pieni 24 cm 24 cm 36 cm mattoni o blocchi semipieni 30 cm 30 cm 40 cm pietrame 40 cm 40 cm 50 cm
Pagina 3/3 - pagine: [1] [2] [3]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|